La responsabilità solidale dell'acquirente per le spese condominiali del venditore
La responsabilità solidale dell'acquirente per le spese condominiali del venditore
Quando si acquista un immobile in un condominio è necessario porre attenzione all'art. 63, disp. att. c.c., norma che infatti viene (o dovrebbe essere) sempre richiamata negli atti di compravendita.
Detta disposizione, al comma 4, prevede che "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
In sostanza, per evitare che condomini morosi vendano lasciando debiti condominiali, il legislatore ha, di fatto, spostato l'onere di accertarsi che sia tutto in regola prima della vendita direttamente all'acquirente.
Non potendo l'amministratore condominiale sovraintendere le varie vendite e impedire che il condomino moroso venda e faccia magari perdere le proprie tracce, il legislatore ha posto, di fatto, l'onere di accertarsi che tutte le spese condominiale siano pagate in capo all'acquirente (per lo meno quelle dell'anno in corso e dell'anno precedente: si presuppone che per insoluti più vecchi di due anni l'amministratore si sia già mosso per ottenre il pagamento). L'acquirente, infatti, sapendo di rispondere in solido, avrà (non certo l'obbligo, ma) l'onere di richiedere al venditore di produrre un certificato da parte dell'amministratore di condominio attestante che tutte le spese condominiali siano state saldate.
In mancanza, e in presenza di insoluti, l'amministratore potrà agire nei confronti del nuovo condomino per ottenere il pagamento, in base alle ordinarie regole civilistiche della responsabilità solidale, di quanto dovuto. Spetterà poi al condomino agire in regresso nei confronti del venditore.
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