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Novità in tema di mediazione immobiliare e atto notarile

  • 26/10/2024

Novità in materia di atti notarili riguardo alle dichiarazioni sulla mediazione immobiliare

Il D.D.L. lavoro 2024, approvato alla Camera dei Deputati il 22 ottobre 2024, ed ora in Senato, prevede un’importante novità in merito alle dichiarazioni obbligatorie in tema di mediazione.

L’attuale disciplinata in tema di mediazione

L’indicazione nell'atto notarile della presenza o meno del mediatore immobiliare, dell’importo della mediazione e delle modalità analitiche di pagamento, è prevista dall’art. 35, comma 22, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 e modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296), la c.d. legge “Bersani”: 

“All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.”.

 

Il D.D.L. lavoro prevede invece “il riconoscimento della possibilità per le parti dell'atto di cessione di un bene immobile di dichiarare, in alternativa all'ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa.

 

Qui il disegno di legge A.C. 1532-bis-A

Qui approvazione Atto Camera 1532-bis

Qui atto al Senato della Repubblica in attesa di approvazione

 

La normativa in vigore aveva, ed ha, la finalità dichiarata di combattere l’evasione fiscale. Oggi, con le modifiche in corso di approvazione, fermo restando la necessità di indicare la mediazione, si può omettere l’importo della spesa sostenuta in luogo del numero della fattura e della sua corrispondenza con la spesa sostenuta, fermo restando l’indicazione delle modalità di pagamento (che in questo caso, evidentemente, senza l’indicazione dell’importo dell’assegno o del bonifico).

Rimane quindi la finalità di lotta all’evasione fiscale, ma si è voluto tutelare anche la privacy delle parti in merito a quanto speso per la mediazione.

Ha infatti dichiarato Gianbattista Baccarini, presidente nazionale della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali): “Questa modifica, che proponiamo ormai da tempo, ha la finalità di tutelare la privacy e la riservatezza riguardo gli aspetti economici della prestazione di mediazione, ma anche di salvaguardare la libera trattativa tra cittadino e professionista. Dal momento che sugli importi di mediazione da versare c’è una trattativa totalmente libera, non ha senso far conoscere alla controparte quanto è stato pattuito".