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Trascrizione dell'accettazione tacita di eredità

Trascrizione accettazione tacita

 

TRASCRIZIONE DELLA ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA'

Quasi sempre, quando i venditori devono vendere un bene ricevuto per successione, pongono al notaio questa domanda: “Mi scusi notaio, ma io ho ricevuto l’immobile per successione, ho fatto la dichiarazione di successione, ho pagato le tasse, in catasto risulto io come intestatario, perché devo pagare ancora per poter vendere l’immobile? Cos’è questa accettazione tacita di eredità? Non capisco!

Si tratta della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, che cercheremo ora di spiegare, dal punto di vista del suo fondamento giuridico e, soprattutto, della sua necessità al fine di garantire la continuità delle trascrizioni e gli acquisti dei terzi aventi causa dall’erede e i loro aventi causa.

 

TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’

Per inquadrare i termini del problema, è utile, seppur brevemente, fare un richiamo alla dichiarazione di successione.

Dichiarazione di successione

Quando viene a mancare un proprio caro vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. E’ un obbligo di legge essendo  un adempimento ai fini fiscali.

Si ricorda che il d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico delle Successioni - per brevità TUS), all’art. 48, comma 2 prevede che: “Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo”.

La dichiarazione di successione, in quanto adempimento obbligatorio, non implica accettazione dell’eredità, sebbene, una volta presentata, viene trascritta e i beni vengono volturati a favore dei beneficiari.

Obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono, solidalmente, i chiamati all’eredità fino al momento dell’eventuale rinuncia ex art. 28, comma 5 TUS (nel senso che, qualora un chiamato abbia rinunciato prima della dichiarazione di successione, il suo obbligo viene meno).

Obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono (Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 296 del 25 maggio 2022):

  • gli eredi (può essere presentata anche da un solo erede), i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.

Non vi è obbligo di presentare la dichiarazione di successione se ricorrono queste condizioni:

  1. l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  2. l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  3. nell’attivo non vi sono immobili o diritti reali immobiliari.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione i chiamati nel caso in cui nessuno di essi abbia accettato l’eredità e non sia nel possesso dei beni ereditari e sia stato nominato un curatore dell’eredità giacente. Graverà infatti su quest’ultimo l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

Con la dichiarazione di successione, essendo un adempimento a fini fiscali, si devono pagare, nel caso di beni immobili, le imposte di trascrizione sugli stessi (3% di imposta ipotecaria e catastale, salvo l’agevolazione prima casa), nonché le imposte di donazione (con le relative eventuali franchigie). Che analizzeremo nel dettaglio in un altro articolo.

 

L’accettazione di eredità

Chiarita, seppur molto brevemente, la questione della dichiarazione di successione, e il fatto che essa, in quanto adempimento obbligatorio, non può comportare accettazione di eredità, veniamo alla questione dell’accettazione di eredità.

L’accettazione di eredità può essere espressa o tacita.

Accettazione espressa

Art. 475 c.c.: “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede .

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.”.

Accettazione tacita

Art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.”.

Ed è questo il punto. Un chiamato che non ha accettato espressamente l’eredità (ma ha solo fatto la dichiarazione di successione) e decide di vendere un bene a lui pervenuto per eredità, compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Ma perché deve essere trascritta l’accettazione tacita di eredità? E’ infatti questa la questione che più interessa i venditori, in quanto la trascrizione ha un costo che varia tra i 500 e gli 800 euro, ed è a loro carico.

Il motivo è la tutela dei terzi. Ma vediamo la questione nel dettaglio, partendo dalle norme di riferimento.

Innanzitutto vi è l’obbligo di legge di trascrizione delle accettazioni di eredità e degli acquisti di legato, previsto dall’art. 2648 c.c.

Accettazione di eredità e acquisto di legato”:

Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.”.

 

E’ necessario inoltre osservare che la trascrizione ha diversi effetti a seconda che si tratti di acquisti inter vivos (Tizio vende a Caio un immobile) o acquisti mortis causa:

  • nel caso di acquisto inter vivos, la trascrizione ha la funzione di risolvere la controversia tra più autori dal medesimo dante causa. Tizio (dante causa) vende il suo appartamento a Caio e poi a Sempronio, e tra i due prevarrà (in sostanza, manterrà il suo acquisto) chi trascriverà per primo;
  • nel caso di acquisto mortis causa, invece, la trascrizione non serve a dirimere i conflitti tra più aventi causa dal medesimo autore, in quanto detti conflitti si risolvono in base alle regole in materia di successione (chi, in base alle norme, deve essere considerato l’erede del de cuius), ma serve a garantire la continuità delle trascrizioni.

 

A questo punto entrano in gioco gli artt. 533 e 534 c.c. in tema di petizione di eredità (ossia il diritto di far valere nei confronti di chiunque la propria qualità di erede):

Art. 533 c.c.

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.”.

Art. 534 c.c.

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.”.

 

In pratica, la trascrizione dell’accettazione di eredità (espressa o tacita) serve per garantire chi acquista dall’erede nel caso in cui l’erede sia solo un “erede apparente”. In pratica, potrebbe capitare che il venditore sia un erede solo apparente in quanto, ad esempio, è stato rinvenuto un testamento dopo la dichiarazione di successione, o che il bene oggetto di vendita fosse destinato ad altri in quanto “legato” ad una diversa persona. In queste ipotesi l’erede vero può agire con l’azione di petizione di eredità.

Ed è qui il punto.

1)

L’acquirente dall’erede apparente fa salvo il proprio acquisto solo se, oltre alla buona fede, vi è la continuità delle trascrizioni, ossia il venditore (erede apparente) abbia comunque trascritto l’accettazione di eredità.

2)

Inoltre, si tutelano anche gli ulteriori acquirenti, in quanto l’eventuale successiva vendita del bene da parte di chi ha acquistato dall’erede apparente, soffre anch’essa dalla mancata continuità delle trascrizioni.

L’art. 2650 c.c. detta la regola della continuità delle trascrizioni, prevedendo che:

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644.”.

Quindi i successivi acquirenti non potranno far valere il loro acquisto verso i terzi fino a che non sia trascritto il precedente acquisto, che nel nostro caso è la trascrizione dell’accettazione tacita. La regola vale anche per le iscrizioni, per cui un’ipoteca volontaria non sarebbe efficacemente iscritta mancando la trascrizione dell’accettazione tacita (trascrizione che le banche naturalmente vogliono vedere).

3)

Infine, senza la trascrizione dell’accettazione tacita non può nemmeno operare il principio della pubblicità sanante, previsto dall’art. 2652 c.c. disciplinante gli effetti della trascrizione verso i terzi, il quale prevede al n. 7) che vanno trascritte le domande giudiziali inerenti un acquisto mortis causa, ma che la sentenza favorevole all’erede vero non pregiudica l’acquisto del terzo dall’erede apparente se la domanda è stata trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell’acquisto da parte del terzo. In pratica, se manca la trascrizione dell’accettazione tacita, questa regola non può operare stante la mancata trascrizione dell’accettazione tacita (da cui dovrebbero decorrere i 5 anni).