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SPESE NOTARILI PER L’ACQUISTO DELLA CASA
Parte 5 - La plusvalenza e l’imposta sostitutiva
Innanzitutto, cos’è la plusvalenza?
Si tratta di una differenza di valore tra il costo di acquisto di un bene e il prezzo di rivendita. In sostanza, se ho acquistato un bene a 120 e l’ho rivenduto a 150, ho realizzato una plusvalenza di 30.
Il costo di acquisto può essere aumentato in base ad altri costi inerenti, ossia spese sostenute sia per l’acquisto del bene sia per eventuali migliorie. Quindi, se per il bene acquistato a 120 ho sostenuto spese di ristrutturazione per 15, il costo di acquisto sarà 120+15=135, quindi la plusvalenza sarà non più 30 ma 15.
Ora, il perché sia importante la plusvalenza in tema immobiliare deriva dal fatto che la normativa fiscale considera la plusvalenza come un “altro reddito”, e pertanto oggetto di tassazione.
La norma sulla plusvalenza, essendo appunto un reddito tassabile, è contenuta nel Testo Unico delle imposte sui redditi, precisamente all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) (recentemente è stato introdotto anche il comma b-bis per le plusvalenze da superbonus), che recita:
“Redditi diversi
Quindi, la plusvalenza si considera reddito diverso, e quindi tassabile, se:
chi vende
è un privato soggetto ad Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in quanto la norma chiaramente esclude i redditi di capitale, quelli conseguiti nell’esercizio di arti, professioni, imprese commerciali, s.n.c. e s.a.s. (in quanto sono già tassati in quanto reddito di impresa) e quelli da lavoratore dipendente (anche loro già tassati);
e ad oggetto sono
Immobili di qualunque genere, se pervenuti per successione, non generano plusvalenza.
Imposta sostitutiva del 26%
La plusvalenza forma un “altro reddito” tassabile, per cui l’aliquota cambia a seconda dello scaglione in cui si trova il contribuente.
Tuttavia, è possibile pagare in atto - quindi subito! - un'imposta sostitutiva del 26%
L'art. 1, comma 496, L. 266/2005 prevede che: “In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia”.
A quali immobili si applica?
La norma è una deroga a immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, quindi si applica solo a quegli immobili per cui, dopo i 5 anni, non si ha plusvalenza. Pertanto, l’imposta sostitutiva non si applica ai terreni edificabili.